PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rilevazione informatizzata dello scrutinio e trasmissione telematica dei risultati nelle consultazioni elettorali e referendarie).

      1. Nelle consultazioni elettorali relative all'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e nei referendum popolari, in ciascun ufficio elettorale di sezione la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, la rilevazione dei risultati dello scrutinio, la redazione del verbale delle operazioni di votazione e la trasmissione dei risultati dello scrutinio agli uffici competenti sono effettuate anche mediante strumenti informatici.
      2. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee.
      3. Per assicurare lo svolgimento delle operazioni indicate al comma 1, negli uffici elettorali di sezione almeno uno dei componenti è scelto tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede la sezione, per i quali non vi siano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di idonea competenza informatica.
      4. Le operazioni indicate al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente su supporto cartaceo nei soli casi eccezionali di improvvisa assenza o impedimento di scrutatori con competenza informatica o di certificate insormontabili difficoltà tecniche che non consentano l'uso degli strumenti informatici.

 

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Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalle consultazioni elettorali e referendarie successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di procedimento elettorale per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per le elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per le consultazioni referendarie, le modifiche necessarie per la corretta e integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge;

          b) prevedere, per ogni consultazione elettorale o referendaria, la costituzione di una commissione per la garanzia e la trasparenza dei risultati relativi alla rilevazione informatizzata dello scrutinio e alla trasmissione informatizzata dei risultati agli uffici preposti alla proclamazione e alla convalida degli eletti, nonché per la formulazione di eventuali proposte migliorative delle procedure e dell'organizzazione amministrativa, composta da qualificati rappresentanti delle amministrazioni

 

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interessate e delle coalizioni di maggioranza e di opposizione parlamentare.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque emanati.

Art. 3.
(Norme di contabilità e copertura finanziaria).

      1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria è autorizzata l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Le amministrazioni competenti sono comunque responsabili degli aspetti organizzativi e gestionali e sono tenute ad assicurare il necessario tempestivo controllo.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli anni successivi, l'attuazione delle disposizioni della presente legge è assicurata nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinati allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, ove necessario integrati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.